1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, è istituita la Consulta nazionale per le bande musicali, di seguito denominata «Consulta», presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, e composta da due rappresentanti indicati dalle regioni.
a) riconoscere la qualifica di associazione banda musicale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2;
b) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle bande musicali e alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
c) promuovere ricerche e studi sulle bande musicali in Italia e all'estero;
d) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo della cultura bandistica;
e) fornire e incentivare la produzione di musica originale per banda da parte di autori italiani;
f) patrocinare progetti sperimentali elaborati dalle bande musicali, dalle associazioni bande musicali e dalle federazioni delle medesime associazioni legalmente riconosciute ai sensi dell'articolo 2, anche in collaborazione con gli enti locali;
g) promuovere o sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni bande musicali o delle federazioni delle medesime associazioni legalmente riconosciute ai sensi dell'articolo 2, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore;
h) stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione annua del Fondo;
i) predisporre lo schema di regolamento per l'attuazione della presente legge, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente attivate, formate da un esperto indicato da ognuna delle associazioni bande musicali o dalle federazioni delle medesime associazioni legalmente riconosciute dell'articolo 2. Lo schema di regolamento è predisposto dalla Consulta entro due mesi dalla data della sua istituzione ai sensi del comma 1 ed è trasmesso al Ministro per i beni e le attività culturali;
l) certificare mediante apposite norme le modalità di appartenenza delle associazioni bande musicali alle varie categorie.
3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2, lettera i), è approvato, entro un mese dalla data della sua trasmissione, dal Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto.