Art. 6.
(Consulta nazionale per le bande musicali).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, è istituita la Consulta nazionale per le bande musicali, di seguito denominata «Consulta», presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, e composta da due rappresentanti indicati dalle regioni.

 

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      2. La Consulta, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali, ha i seguenti compiti:

          a) riconoscere la qualifica di associazione banda musicale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2;

          b) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle bande musicali e alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

          c) promuovere ricerche e studi sulle bande musicali in Italia e all'estero;

          d) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo della cultura bandistica;

          e) fornire e incentivare la produzione di musica originale per banda da parte di autori italiani;

          f) patrocinare progetti sperimentali elaborati dalle bande musicali, dalle associazioni bande musicali e dalle federazioni delle medesime associazioni legalmente riconosciute ai sensi dell'articolo 2, anche in collaborazione con gli enti locali;

          g) promuovere o sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni bande musicali o delle federazioni delle medesime associazioni legalmente riconosciute ai sensi dell'articolo 2, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore;

          h) stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione annua del Fondo;

          i) predisporre lo schema di regolamento per l'attuazione della presente legge, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente attivate, formate da un esperto indicato da ognuna delle associazioni bande musicali o dalle federazioni delle medesime associazioni legalmente riconosciute dell'articolo 2. Lo schema di regolamento è predisposto dalla Consulta entro due mesi dalla data della sua istituzione ai sensi del comma 1 ed è trasmesso al Ministro per i beni e le attività culturali;

 

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          l) certificare mediante apposite norme le modalità di appartenenza delle associazioni bande musicali alle varie categorie.

      3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2, lettera i), è approvato, entro un mese dalla data della sua trasmissione, dal Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto.